Cram Down e accordi economici

Cram Down una proposta decente

Cram Down è un’espressione anglosassone che definisce la decisione, assunta dal Tribunale, di omologare un accordo economico per ripianare un debito, il cosiddetto concordato, nonostante un creditore contesti la convenienza della proposta; il Tribunale, in particolare, decide quanto sopra se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente percorribili.

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Cram Down: la decisione del Tribunale evita l’azzeramento del credito per insolvenza o tempi troppo lunghi per il soddisfacimento dello stesso, optando per una sorta di transazione.
Di conseguenza, spetta al solo Tribunale valutare l’attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della proposta; tale normativa è entrata in vigore dal 3 dicembre 2020 e può essere immediatamente applicata in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi anche alle procedure pendenti; va segnalato come l’adesione all’accordo o il voto nel concordato preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli Enti di Previdenza e Assistenza, non condizionino più l’esito del risanamento.
L’articolo 3, comma I-bis, del D.L. 7 ottobre 2020 nr. 1255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020 nr. 159, che ha apportato sostanziali modifiche alla Legge fallimentare, consente di ottenere l’omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione anche in assenza
del voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti di previdenza e assistenza.

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Il tutto alla presenza di determinate condizioni:
a) secondo l’art. 180 L.F. (omologazione del concordato preventivo) il Tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione sia determinante per il raggiungimento
delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore del piano, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
b) in base all’art. 182 bis L.F. (omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti): il Tribunale, in questo caso, potrà omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli Enti previdenziali o assistenziali, qualora l’adesione risulti decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (art. 182 bis, comma 1, L.F., ovvero 30%) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
c) l’ art 182 ter L.F. si focalizza sulla cosiddetta transazione fiscale; secondo tale norma, i crediti di natura chirografaria, che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza, mentre l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, ha a oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

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Cram Down: l’intervento del professionista, in definitiva, risulta fondamentale nella procedura, in quanto la sua relazione deve attestare che:
a) i beni gravati da privilegio non sono sufficienti a pagare integralmente il credito garantito in modo tale che la parte del debito dovuta ai creditori chirografari può essere stralciata;

b) il trattamento proposto dal debitore è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.

Il professionista incaricato di redigere la relazione va affiancato, nella disamina normativa, da un legale.

Fonti e crediti by

https://www.avvocatoalessandropremoli.it/

https://avvocatoalessandropremoli.wordpress.com/

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