Crisi di impresa e professionisti qualificati

Crisi di impresa come quando e perché…

Crisi di impresa e rischio di impresa che rappresenta, da sempre, argomento molto delicato nelle realtà economiche; e mai come in questo periodo, contrassegnato dall’emergenza e dall’incertezza, rappresenta una vera e propria Spada di Damocle per gli imprenditori.

Il legislatore ha quindi inteso con una normativa ad hoc – ovvero il D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 – introdurre importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con l’obiettivo di venire in soccorso all’impresa e all’imprenditore che versino in stato di difficoltà, sempre a patto, naturalmente, che vengano seguite norme e procedure ben precise.

Risulta fondamentale, però, perché la corretta procedura necessaria per giungere alla soluzione sia messa in opera, l’assistenza di professionisti qualificati, tra i quali sicuramente l’avvocato, in grado di accompagnare l’impresa e l’imprenditore lungo e attraverso la procedura, consigliandolo riguardo alle strategie da mettere in atto, e seguendolo durante tutto l’iter.

Prova Amazon Prime

Perché affidarsi a un avvocato?

Perché oltre alle conoscenze legali, in generale, nello specifico l’avvocato, che si occupa della materia eventualmente coadiuvato da altri professionisti che facciano parte del suo team, avrà una conoscenza della materia maturata grazie alla frequenza di specifici corsi di formazione (art. 4, comma 5, lett. b, del D.M. 24 settembre 2014, n. 202), oltre a uno specifico aggiornamento biennale al quale è subordinato il mantenimento dell’iscrizione all’albo.

Si tratta di requisiti specifici che consentono al legale di essere registrato all’interno dell’Albo dei gestori della crisi di cui all’art. 356 del D.lgs. n. 14/2019 che si va ad analizzare insieme alle altre norme, per fornire un quadro d’insieme della materia in oggetto.

Crisi d’impresa che cosa è

Il concetto di crisi verte intorno a una situazione di “squilibrio economico- finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore.

L’indicatore di questa situazione di squilibrio è rappresentato dalla non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi al momento nel quale la crisi diventa manifesta, oltre all’assenza di una prospettiva di continuità nell’attività, come specificato dall’art. 13 del sopra citato D.lgs. n. 14/2019.

La stessa normativa, per la precisione art. 15, prevede una procedura di allerta, secondo la quale l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria abbia superato un importo rilevante, ma anche che essa effettuerà la segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa di cui si parlerà più diffusamente oltre) qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, non provveda a regolarizzare la situazione, ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l’accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Amazon Prime Video

Crisi d’impresa i numeri

Il sopra citato D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha modificato le soglie che impongono all’Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.

Più precisamente, l’esposizione debitoria è considerata di importo rilevante quando l’ammontare totale del debito, scaduto e non versato ai fini IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, sia superiore ai seguenti valori di riferimento:

  • 100.000,00= € se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro (1.000.000,00= €);
  • 500.000,00= € se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro (10.000.000,00= €);
  • 1.000.000, 00= € se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10 milioni di euro (10.000.000,00= €).

Gli Organismi e i soggetti preposti al controllo e alla garanzia

OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa)

Il già sopra citato organismo ha, in prima battuta, il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori; il referente dell’organismo, in particolare, deve procedere alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza; va ricordato, però, come uno dei componenti dell’OCRI vada designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore e come tale scelta debba ricadere tra una rosa di tre nominativi che il debitore è tenuto ad indicare al referente.

Pubblico Ministero

Il decreto legislativo ha rafforzato i poteri del Pubblico Ministero, attribuendogli il potere di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

Professionista indipendente

Ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano: il debitore, infatti, potrà richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese non solo del piano, ma anche dell’attestazione formulata dal professionista e degli accordi conclusi con i creditori.

Amazon Music

Il Piano nel dettaglio

Il piano, rivolto ai creditori, deve avere data certa e deve indicare:

  1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  2. le principali cause della crisi;
  3. le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione nonché lo stato delle eventuali trattative;
  5. gli apporti di nuova liquidità;
  6. i tempi delle azioni da compiersi per verificarne la realizzazione del piano medesimo, nonché gli strumenti adottandi, nel caso in cui si registri un disallineamento tra gli obiettivi da raggiungere e la situazione in atto;
  7. l’elenco dei creditori estranei al piano, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  8. il piano industriale e l’indicazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Fonti e crediti by

https://www.avvocatoalessandropremoli.it/

https://avvocatoalessandropremoli.wordpress.com/

Altri spunti e curiosità @