Adozioni e cognomi la novità interpretativa

Adozioni

Adozioni e cognomi la posizione

Adozioni e cognomi come regolarsi per quanto riguarda le iscrizioni, ovvero l’adottato maggiorenne può aggiungere il cognome dell’adottante al proprio, anziché anteporlo: lo ha deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 135/2023 dichiarando quindi illegittimo il primo comma dell’art. 299 codice civile, nella parte in cui dispone che l’adottato assuma il cognome dell’adottante, prevedendone la sua automatica anteposizione.

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Adozioni per una nuova normativa che, sulla base di quanto statuito dalla Corte (che vigila sull’applicazione della Carta Costituzionale dell’Italia), con la pronuncia sopra citata, statuisce come l’adottato maggiorenne possa aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante al proprio, qualora ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale e anche l’adottante sia favorevole a siffatto ordine dei cognomi (pertanto al contrario di quanto stabilito nel campo della matematica, dei numeri e delle cifre l’ordine delle parole cambia eccome il risultato finale).

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La Corte ha sottolineato l’importanza (nell’adozione di persona maggiorenne questo non va dimenticato…) della trasmissione all’adottato del cognome dell’adottante e della regola generale dell’anteposizione di quest’ultimo al cognome quale segno identificativo del vincolo adottivo, ritenendo inoltre lesivo dell’identità personale e in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione non poter invertire da parte della sentenza di adozione l’ordine dei cognomi, anche in considerazione degli interessi implicati.

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Adozioni e cognomi in principio fu un’ordinanza del 12 maggio 2022 della Corte d’appello di Salerno, sezione civile, che sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui precludeva all’adottando maggiore d’età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell’adottante, per violazione degli artt. 2,3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché all’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE). Ciò in quanto il cognome, insieme al prenome, rappresenterebe il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona, in quanto le conferirebbe identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarnerebbe la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchirebbe progressivamente di significati.

La Corte Costituzionale ha inoltre sottolineato come il cognome rifletta il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione, tale profilo debba proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori: in particolare, là dove non vi sia l’accordo fra i genitori per l’attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l’unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, senza considerare come tale sentanza valorizzerebbe, in materia di cognome, il principio della libertà di scelta  cancellerebbe il dogma dell’immodificabilità dell’ordine prestabilito e dell’automatica predeterminazione del cognome stesso.

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