Pec e Processo civile telematico

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Pec e Processo civile telematico tutte le novità

Pec e Processo civile telematico: come cambia la notifica degli avvocati tramite la Posta Elettronica Certificata (ovvero la mail con validità di raccomandata A. R. per semplificare la questione)?

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Pec e Processo civile telematico: sono applicabili dal 1 marzo 2023 le norme relative al processo civile telematico introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 e, tra le novità l’introduzione dell’Indice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) tra gli elenchi pubblici validi per individuare l’indirizzo Pec delle Pubbliche Amministrazioni come indirizzo al quale effettuare la notifica; in sostanza, per gli avvocati scatta l’obbligo di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali per via telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo Pec risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale.

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Pec e Processo civile telematico la disciplina:

  • la notifica alle PA è valida se è effettuata il sopra citato IPA;
  • la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso il suddetto IPA che viene quindi confermato quale pubblico elenco valido per individuare l’indirizzo Pec delle PA;
  • l’IPA (alias Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni) diventa quindi il pubblico elenco di fiducia destinato a contenere le informazioni sulle Pubbliche Amministrazioni e sui Gestori di pubblici servizi (tra le informazioni che gli enti iscritti devono inserire vi è anche il proprio domicilio digitale ndr).

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Pec e e Processo civile telematico, nello specifico, i nuovi obblighi in capo all’avvocato in tema di Pec introdotti dal D.Lgs. n. 149/2022, di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica (Posta Elettronica Certificata ovvero servizio elettronico di recapito certificato qualificato):

  • quando il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di un domicilio digitale (indirizzo Pec) risultante dai pubblici elenchi;
  • nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale.

Pec e Processo civile telematico ma se qualcosa va storto, ovvero se la notifica telematica (via Pec o via SERC ovvero Servizio elettronico di recapito certificato) non va a buon fine?
Se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo (per esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena), l’avvocato è obbligato ad eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata (come stabilito dall’art. 359 dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; e in tale ipotesi, la notificazione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento stesso. Attenzione però: la disposizione circoscrive la fattispecie ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge a iscriversi nel registro INI-Pec (ovvero il portale che raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano).
Qualora, invece, il destinatario sia un soggetto non tenuto a iscriversi a INI-Pec, ma che ha volontariamente eletto il proprio domicilio digitale, il legislatore delegato ha ritenuto preferibile prevedere che in questi casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell’atto; tutto ciò premesso, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell’impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche non sia imputabile al destinatario.

Pec e e Processo civile telematico, ma la buona vecchia notifica cartacea? Si tratta di una facoltà concessa all’avvocato solo se non è obbligato alla notifica via Pec e lo scenario è quello della notifica in proprio dell’avvocato realizzata con la consegna dell’atto cartaceo nel domicilio del destinatario qualora il destinatario sia un altro avvocato o un procuratore legale, nella sua qualità di domiciliatario di una parte. La normativa chiarisce però che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notifica con consegna di copia dell’atto cartaceo nel domicilio del destinatario, è esercitabile soltanto laddove non operi l’obbligo per l’avvocato di eseguire la notifica via Pec o mediante inserimento nella sopra citata area web prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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